Riscaldamento PDF Stampa E-mail
Scritto da Domos Consulting   
Venerdì 18 Dicembre 2009 12:48

L'impianto di riscaldamento comune è oggetto, tavolta, di liti e controversie condominiali. Sempre più spesso i Condòmini avanzano richieste di distacco del loro impianto da quello condominiale.

E' bene sottolineare che la ripartizione delle spese di riscaldamento, la modifica delle tabelle di ripartizione millesimale allegate al regolamento contrattuale o la formazione ad-hoc di tabelle approvate a maggioranza (e all'unanimità di tutti i Condòmini) è nulla. (Tribunale di Genova, sez III sentenza del 26.09.2003).

In caso di impianto comune è necessario distinguere due criteri di ripartizione delle spese:

1. criterio di ripartizione proporzionale ai millesimi di proprietà (per il rifacimento e manutenzione e sostituzione dell'impianto centralizzato o di sue parti);
2. criterio relativo al godimento del servizio, millesimi di riscaldamento (consumi dei singoli);
 

Esempio 1: se le spese di manutenzione sono calcolate utilizzando le tabelle di riscaldamento, la delibera può essere impugnata.
Esempio 2: se le spese di sostituzione della caldaia sono calcolate utilizzando le tabelle di riscaldamento, la delibera può essere impugnata (sentenza della Cassazione numero 365 anno 2000).

Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato

Attualmente non esiste una normativa per la quale è possibile rinunciare al servizio di riscaldamento centralizzato. Come si può evincere dalle sentenze dei tribunali e della Corte di cassazione, esistono comunque delle linee guida.

Si considera legittima la rinuncia del singolo cCondòmino dal sistema centralizzato condominiale purché il distacco non comporti, a danno degli altri Condòmini:

  • aggravi di spese;
  • squilibri termici;

Il Condòmino è comunque tenuto al pagamento parziale delle quote di riscaldamento centralizzato.

 

Ultimo aggiornamento Sabato 19 Dicembre 2009 06:49