| Regolamento di condominio |
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| Scritto da Domos Consulting | ||
| Venerdì 18 Dicembre 2009 07:06 | ||
Cosa è il regolamento di condominio Nella definizione delle parti comuni abbiamo già scritto che il regolamento di condominio rappresenta la legge speciale che regola il condominio, mentre le norme contenute nel Codice Civile regolano le generalità. Il regolamento contiene le norme che disciplinano i servizi comuni e le parti comuni, l'attività dell'assemblea e quella dell'amministratore. Al regolamento sono allegate le tabelle millesimali, necessarie per la ripartizione delle spese. Obbligatorietà del regolamento E' obbligatorio redigere il regolamento se i Condòmini sono superiori a dieci, facoltativo in caso contrario come prescitto dall'art. 1138 del Codice Civile:
Nel caso i Condòmini sono due possono essere applicabili le disposizioni sulla comunione in relazione all'art. 1139 del Codice Civile (che rimanda alle Disposizioni di Attuazione 61-72). Approvazione e modifica del regolamento e maggioranze Il regolamento è approvato con un numero di voti pari alla metà dei Condòmini intervenuti in assemblea e che rappresentino almeno 500 millesimi, le stesse maggioranze devono essere rispettate per la sua modifica. Il regolamento condominiale può essere previsto e predisposto dal costruttore prima della vendita dei singoli appartamenti (caso frequente nelle cooperative edilizie), in tal caso si parla di regolamento contrattuale. Il regolamento che, invece, derivi dall'assemblea dei Condòmini è detto regolamento assembleare. Generalmente il regolamento contrattuale è più "vincolante" del regolamento assembleare poiché i futuri Condòmini devono, almeno inizialmente, accettare le norme contenute e disciplinanti l'uso delle parti comuni (per esempio il costruttore potrebbe porre dei vincoli all'uso o nelle destinazioni d'uso di alcune parti dell'edificio). Limitazioni d'uso delle parti esclusive Si riscrontrano nei regolamenti contrattuali, in cui possono essere dettate delle limitazioni d'uso. Le norme del regolamento contrattuale possono essere modificate solo con il consenso unanime dei Condòmini nel caso delle limitazioni sulle proprietà comuni o esclusive. Tali modifiche devono essere poste in forma scritta, previo il consenso unanime, e da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria. Sono invece sufficienti le maggioranze previste dall'art. 1136 del Codice Civile per modificare eventuali clausole del regolamento contrattuale che disciplinano l'uso delle cose comuni:
Sono previste sanzioni nel caso di violazioni al regolamento, ma in forma simbolica. L'importo della sanzione, come prescitto dall'art. 70 delle Disposizioni di Attuazioni, non può essere superiore a 5 centesimi di euro. E' data facoltà al proprietario dell'unità immobiliare in locazione recedere il contratto al conduttore qualora sia quest'ultimo a violare le norme del regolamento. |
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| Ultimo aggiornamento Domenica 24 Aprile 2011 10:35 |





