Parti comuni PDF Stampa E-mail
Scritto da Domos Consulting   
Giovedì 17 Dicembre 2009 18:21

Le parti comuni sono disciplinate dall'art. 1117:

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Il condominio non ha personalità giuridica, bensì è assimilabile ad un "ente" di gestione che opera nell'interesse ed in rappresentanza dei Condòmini.

Le parti comuni sono individuate non appena più soggetti diventano proprietari esclusivi delle unità immobiliari: tutto ciò che non è compreso nel rogito delle singole unità può essere assimilato a parte comune.

Le parti comuni sono dunque caratterizzate dall'indivisibilità e dalla loro inseparabilità in ragione della loro destinazione di servizio e sono distinte dalle parti di pertinenza ed ad uso esclusivo di ogni Condòmino

Poiché ogni condoinio rappresenta una realtà a sé stante, le norme contenute nel Codice Civile dettano la disciplina generale ed il regolamento di condominio rappresenta la legge speciale che regola la conduzione.

Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Dicembre 2009 07:04