| L'amministratore |
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| Scritto da Domos Consulting | ||
| Giovedì 17 Dicembre 2009 12:33 | ||
La nomina non è obbligatoria, lo è solo se i Condòmini sono più di quattro, in caso contrario è facoltativa. L'amministratore è nominato dall'Assemblea condominiale. Se l'Assemblea non provvede alla nomina, su ricorso di uno o più Condòmini , la nomina è sancìta dall'autorità giudiziaria come da art. 1129 del Codice Civile (comma 1):
Chi può essere nominato amministratore L'amministratore del condominio può essere scelto tra i Condòmini o può essere un professionista esterno al condominio. Il regolamento di condominio può porre limitazioni a riguardo della persona e della durata dell'incarico. Affinché la nomina sia efficace è richiesta la maggioranza dei partecipanti (metà più uno) e la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà. Questa norma è inderogabile e valida sia in assemblea di prima convocazione sia di seconda. Per quanto concerne la delibera (della nomina) è necessaria la maggioranza di almeno 1/3 dei Condòmini che rappresentino almeno 500 millesimi. L'amministratore rimane in carica un anno e può essere riconfermato al termine di ciascun anno. L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento anche senza giusta causa (tranne nel caso in cui i Condòmini richiedono la revoca all'autorità gidiziaria). In particolare l'amministratore può essere revocato nei seguenti casi:
Attribuzioni e compiti dell'amministratore L'art. 1130 del Codice Civile elenca i compiti dell'amministratore:
Il compenso dell'amministratore L'amministratore è retribuito dal Condominio, l'importo delal retrubuzione è stabilito in sede assembleare ed il compenso spetta fino al momento della sostituzione con il nuovo amministratore (quindi a mandato scaduto) Potere di rappresentanza dell'amministratore Sono tre le sorgenti che pongono dei limiti al campo d'azione dell'amministratore:
In relazione ai vincoli imposti dai punti di cui sopra, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i Condòmini sia contro terzi. Tutti i provvedimenti presi dall'amministratore, nei confini dei suoi poteri, sono obbligatori per tutti i Condòmini (fatta salva la possibilità di ricorrere all'Assemblea). Per le opere urgenti (es. strutture pericolanti) può procedere senza convocare un'Assemblea, salvo riferire successivamente alla prima adunanza. |
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Dicembre 2009 16:31 |





