L'amministratore PDF Stampa E-mail
Scritto da Domos Consulting   
Giovedì 17 Dicembre 2009 12:33
  1. La nomina dell’amministratore
  2. Chi può essere nominato amministratore
  3. La maggioranza per l'elezione
  4. Durata della carica
  5. La revoca dell'amministratore
  6. Attribuzioni e compiti dell'amministratore
  7. Il compenso dell'amministratore
  8. Potere di rappresentanza dell'amministratore

La nomina dell'amministratore

La nomina non è obbligatoria, lo è solo se i Condòmini sono più di quattro, in caso contrario è facoltativa.

L'amministratore è nominato dall'Assemblea condominiale. Se l'Assemblea non provvede alla nomina, su ricorso di uno o più Condòmini , la nomina è sancìta dall'autorità giudiziaria come da art. 1129 del Codice Civile (comma 1):

Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

Chi può essere nominato amministratore

L'amministratore del condominio può essere scelto tra i Condòmini o può essere un professionista esterno al condominio. Il regolamento di condominio può porre limitazioni a riguardo della persona e della durata dell'incarico.

La maggioranza per l'elezione

Affinché la nomina sia efficace è richiesta la maggioranza dei partecipanti (metà più uno) e la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà. Questa norma è inderogabile e valida sia in assemblea di prima convocazione sia di seconda. Per quanto concerne la delibera (della nomina) è necessaria la maggioranza di almeno 1/3 dei Condòmini che rappresentino almeno 500 millesimi.

Durata della carica

L'amministratore rimane in carica un anno e può essere riconfermato al termine di ciascun anno.
In caso di cessazione dell'incarico l'amministratore uscente, normalmente, continua ad esercitare i propri poteri nell'interesse del condominio, finché non si provveda alla sua sostituzione con un altro incaricato.

La revoca dell'amministratore

L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento anche senza giusta causa (tranne nel caso in cui i Condòmini richiedono la revoca all'autorità gidiziaria). In particolare l'amministratore può essere revocato nei seguenti casi:

  1. fondati sospetti di irregolarità sul suo operato;
  2. non ha presentato per, due anni, la rendicontazione della sua gestione;
  3. omissione della convocazione dell'Assemblea per informare i Condòmini di provvedimenti e citazioni concernenti tematiche che esulavano dalle sue attribuzioni (es. azione giudiziaria)

Attribuzioni e compiti dell'amministratore

L'art. 1130 del Codice Civile elenca i compiti dell'amministratore:

1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio; 
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; 
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. 
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione. 

Il compenso dell'amministratore

L'amministratore è retribuito dal Condominio, l'importo delal retrubuzione è stabilito in sede assembleare ed il compenso spetta fino al momento della sostituzione con il nuovo amministratore (quindi a mandato scaduto)

Potere di rappresentanza dell'amministratore

Sono tre le sorgenti che pongono dei limiti al campo d'azione dell'amministratore:

  1. dalla legge
  2. dall'assemblea
  3. dal regolamento di condominio

 In relazione ai vincoli imposti dai punti di cui sopra, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i Condòmini sia contro terzi.  Tutti i provvedimenti presi dall'amministratore, nei confini dei suoi poteri, sono obbligatori per tutti i Condòmini (fatta salva la possibilità di ricorrere all'Assemblea).

Per le opere urgenti (es. strutture pericolanti) può procedere senza convocare un'Assemblea, salvo riferire successivamente alla prima adunanza. 

Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Dicembre 2009 16:31