L'Assemblea PDF Stampa E-mail
Scritto da Domos Consulting   
Mercoledì 16 Dicembre 2009 19:28

L'Assemblea, tavolta sottovalutata da alcuni, rappresenta l'organo deliberante nel Condominio e si distinguono tre fasi che elenchiamo di seguito:

  1. Convocazione
  2. Costituzione
  3. Svolgimento (e deliberazione)

L’Assemblea può essere convocata in due modalità: in via ordinaria o in via straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per discutere e deliberare sulle materie indicate dall’1135 del Codice Civile, questa può essere richiesta in qualsiasi momento dall’amministratore o da un condomino.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dietro richiesta dell’amministratore o di almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio.

I compiti e le attività dell’assemblea sono regolati dall'ex art. 1135 del Codice Civile:

  1. nomina, conferma, sostituzione o revoca dell’amministratore e alla eventuale sua retribuzione;
  2. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuali ripartendo le relative spese tra i condomini;
  3. delibera in ordine alle opere di manutenzione straordinaria nonché in ordine agli atti di acquisto, alienazione o costituzione di diritti reali sulle parti comuni dell’edificio;
  4. delibera di promuovere liti o resistere a domande intraprese contro il condominio;
  5. a modificare il regolamento di condominio;
  6. all’uso o al godimento delle parti comuni con esclusione di qualsiasi ingerenza sulle parti in proprietà esclusiva:
  7. qualsiasi altra decisione eccedente l’ordinaria amministrazione;

L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.

L'art. 1136 del Codice Civile non prescrive particolari modalità di notifica della convocazione, sebbene l'Amministratore è tenuto a dimostrare di aver notificato ad ogni Condòmino l'avviso di convocazione.

La mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera assembleare.
L'art 1137 del Codice Civile prescrive che se la delibera non viene impugnata nel termine di trenta giorni, decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione, è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

Il Condòmino non invitato può sempre impugnare la delibera assembleare.

A norma dell'ex art. 1137 del Codice Civile è altresì annullabile la delibera il cui verbale contiene delle omissioni (es. mancata indicazione dei singoli Condòmini favorevoli e di quelli contrari).

L’Assemblea non può deliberare se non sono stati invitati tutti i condomini.

L'Assemblea è regolarmente costituita in funzione delle maggioranze e dei millesimi di proprietà come di seguito indicato:

Oggetto Condomini Millesimi Convocazione
Costituzione dell’Assemblea 2/3 del valore dell’intero edificio ed 2/3 dei partecipanti al condominio 666,67/1000 prima
Costituzione dell’Assemblea 1/3 del valore dell’intero edificio ed 1/3 dei partecipanti al condominio 333,34/1000 seconda

 E' necessario sottolineare che si distinguono due tipi di maggioranze:

  1. Il "quorum costitutivo" è richiesto affinché l'Assemblea risulti validamente costituita;
  2. Il "quorum deliberativo" è richiesto affinché le delibere siano valide;

Da ciò si evince che l'Assemblea può essere validamente e regolarmente costituita solo successivamente all'approvazione e calcolo delle Tabelle Millesimali.

Prima dello svolgimento effettivo dell'Assemblea è prevista la nomina di un Presidente e di un Segretario (nel rispetto della maggioranza prevista dalla legge) che dirigeranno la conduzione dell'Assemblea.

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Febbraio 2011 09:12