L'ascensore

Il D.P.R. 162/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999 n.134, costituisce il recepimento dello Stato Italiano della normativa 95/16/CE della Comunità Europea.
Il decreto regolamenta l'installazione degli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, dettando i parametri di sicurezza anche per i componenti installati a corpo nell'impianto (allegato IV del D.P.R. 162/99).
Le figure di responsabilità sono le seguenti:

a.    il proprietario o il legale rappresentante dell'impianto;
b.    il costruttore, installatore, manutentore dell'impianto;
c.    organismi cui è stata notificata l'installazione dell'impianto;

In particolare:

1.    il proprietario o il suo legale rappresentante (ad esempio l'amministratore) deve:

  • informare il Comune o la Provincia entro dieci giorni dalla data di rilascio della conformità dell'impianto;
  • comunicare al Comune competente la messa in esercizio dell'impianto.

Nello specifico la comunicazione di messa in esercizio deve contenere:

  • l’indirizzo dello stabile in cui è installato l’impianto;
  • la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate ed il tipo di azionamento dell’impianto;
  • il nominativo o la ragione sociale dell’installatore, dell’ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR 24/07/1996 n. 459;
  • indicazione del soggetto che ha accettato l’incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, come stabilito dall’art. 13, comma 1, DPR 162/99;
  • copia della dichiarazione di conformità come stabilito dall’art. 6, comma 5, DPR 162/99;
  • indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 46/90, a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;


2.    Entro trenta giorni il Comune assegnerà all'impianto un numero di matricola, comunicandolo al proprietario o al legale rappresentante e all'Ente Certificatore (per le verifiche periodiche);


3.    La documentazione che contiene il numero di matricola assegnato dal Comune, deve essere posta in allegato al libretto dell'impianto e alla copia della richiesta di cui al precedente punto 1.


Successivamente l'impianto è soggetto a verifiche da soggetti abilitati (ingegneri, ASL se ad quest'ultima è affidata la competenza in relazione alle disposizioni regionali della legge 21 gennaio 1994 n.61.).

Verifiche periodiche

Hanno cadenza biennale e lo scopo di verificare l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.
La verifica può terminare con:

  • esito positivo;
  • esito positivo con prescrizione (l'impianto può rimanere in esercizio purché siano risolte le prescrizioni);
  • esito negativo: senza prescrizione (l'impianto non può rimanere in esercizio);

Nell'ultimo caso l'ente certificatore che ha eseguito la verifica ha l'obbligo di comunicare l'esito negativo al Comune per i provvedimenti di competenza. Il Comune, conseguentemente, applicherà la norma prevista all'art. 14 comma 1 del D.P.R. 162/99, disponendo il fermo impianto fino alla successiva verifica straordinaria.

Verifiche straordinarie

Si effettuano non solo quando la verifica periodica abbia avuto esito negativo, ma anche in caso:

  • di modifiche apportate all'impianto;
  • sistemazione di uno o più dei seguenti componenti: argano, centralina oleodinamica, cabina, quadro elettrico di manovra, difese del vano, porte al piano (etc.);
  • incidenti , anche in assenza di infortunio;

Manutenzione

Il citato D.P.R. 162/99, tra l'altro, all'art. 15 regola la manutenzione periodica.

Il certificato di abilitazione alla manutenzione è rilasciato a persona o ditta specializzata dal Prefetto (al superamento della prova teorica e pratica che il soggetto sosterrà davanti alla commissione d'esame, come  previsto dagli articoli 6,7,8,9,10 del D.P.R. n. 1767).