| Legge 46/90: la sua "genesi" |
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La prima efficace norma in materia di sicurezza, nell'ambito dell'energia elettrica, risale al 1968 con la legge n.186 del 1 marzo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n.77.
Questa legge rappresenta l'inizio della regolamentazione in materia di sicurezza negli impianti, nella fattispecie di quelli elettrici. Sebbene costituisse un primo passo importante, non prevedeva però alcuna forma di controllo all'installazione degli impianti elettrici. Quasi nove anni dopo, il 18 ottobre 1977, è emanata la legge n.791 che, recependo la direttiva CEE n.73/23 (Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1977 n.298), regolamenta le garanzie di sicurezza per la libera circolazione del materiale elettrico nel Mercato Comune Europeo. Il 1983 è l'anno del Decreto Ministeriale "elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983)", che stabilisce in quali luoghi esiste il rischio di incendio o di esplosione, per cui gli impianti elettrici devono essere realizzati adottando particolari precauzioni. Con la legge 46/90 lo Stato ha regolamentato la sicurezza negli edifici e non solo degli edifici (esclusa la legge 373 del 30 aprile 1976 sugli impianti termici successivamente modificata con la legge n.10 del 9 gennaio 1991). |


