Legge 46/90: la sua "genesi"

 

La prima efficace norma in materia di sicurezza, nell'ambito dell'energia elettrica, risale al 1968 con la legge n.186 del 1 marzo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n.77.

Legge 1 marzo 1968, n. 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici.

Articolo 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Articolo 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
 

Questa legge rappresenta l'inizio della regolamentazione in materia di sicurezza negli impianti, nella fattispecie di quelli elettrici. Sebbene costituisse un primo passo importante, non prevedeva però alcuna forma di controllo all'installazione degli impianti elettrici.

Quasi nove anni dopo, il 18 ottobre 1977, è emanata la legge n.791 che, recependo la direttiva CEE n.73/23 (Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1977 n.298), regolamenta le garanzie di sicurezza per la libera circolazione del materiale elettrico nel Mercato Comune Europeo.

Il 1983 è l'anno del Decreto Ministeriale "elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983)", che stabilisce in quali luoghi esiste il rischio di incendio o di esplosione, per cui gli impianti elettrici devono essere realizzati adottando particolari precauzioni.

La norma, però, non prevedeva alcun requisito tecnico-professionale per gli installatori.
Per questo aspetto si dovrà attendere la legge 46 del 5 marzo 1990 "Norma per la sicurezza degli impianti" il cui regolamento di attuazione fu emanato con il D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991, ed ancora si dovrà attendere il decreto ministeriale del 20 20 febbraio 1992 per il modello di "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte".

Con la legge 46/90 lo Stato ha regolamentato la sicurezza negli edifici e non solo degli edifici (esclusa la legge 373 del 30 aprile 1976 sugli impianti termici successivamente modificata con la legge n.10 del 9 gennaio 1991).