| Compravendite nulle senza il certificato anti-sismico |
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| Mercoledì 29 Aprile 2009 11:34 |
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La bozza di dl sul Piano Casa prevede l'obbligo del certificato di collaudo statico per tutte le compravendite di immobili È previsto per oggi l'esame da parte della Conferenza Stato – Regioni della bozza di decreto legge sul Piano Casa, che nel caso di raggiungimento dell'accordo potrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri già domani. Tra le novità contenute nello schema di dl concernente “Misure urgenti in materia edilizia, urbanistica ed opere pubbliche”, particolarmente importante è la norma contenuta all'articolo 2, comma 4. Lì è prevista la nullità delle compravendite di beni immobili in assenza del certificato di collaudo statico che attesta la sicurezza di un edificio anche rispetto ad eventi sismici. In pratica, per gli edifici ultimati successivamente all'entrata in vigore del decreto gli atti di compravendita dovranno riportare, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del certificato di collaudo statico: in caso contrario non si potranno stipulare né trascrivere nei pubblici registri immobiliari. Premi di cubatura vincolati Inoltre, lo schema di decreto concede aumenti di cubatura solo nel caso in cui il progettista abbia dimostrato con documenti il rispetto delle norme antisismiche. Nelle zone soggette a rischio sismico ogni ampliamento di volumetria comporterà la messa in sicurezza di tutto l'edificio. In vigore al 30 giugno Il provvedimento prevede di anticipare l'entrata in vigore delle norme antisismiche al 30 giugno 2009 (in precedenza erano fissate al 30 giugno 2010). Dovrebbe bastare un collaudo statico effettuato alla fine dei lavori per gli edifici situati in zone classificate non sismiche, mentre per le aree a rischio il collaudo dovrà essere realizzato in corso d'opera, secondo le norme tecniche per le costruzioni definite dal DM del 14 gennaio 2008. Interventi senza titolo abilitativo La bozza di decreto prevede che interventi di manutenzione ordinaria e alcuni di manutenzione straordinaria, opere di ricerca sul sottosuolo di tipo temporaneo, eliminazione di barriere architettoniche possano essere eseguiti senza titolo abilitativo. Commi 1 e 4 dell'art. 2 Di seguito riportiamo due commi dell'articolo 2 recante “Misure urgenti in materia antisismica e di sicurezza delle costruzioni”. 1. Gli interventi edilizi che comunque riguardino parti strutturali di edifici, non possono essere assentiti né realizzati e per i medesimi non può essere concesso alcun beneficio economico, fiscale o urbanistico sotto alcuna forma ed in particolare mediante aumento di cubatura, ove il progettista non abbia provato documentalmente il rispetto della vigente normativa antisismica. 4. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui ultimazione è avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del certificato di collaudo statico. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. |
| Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Dicembre 2009 14:53 |





