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Domenica 14 Novembre 2010 10:41 |
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vostrisoldi.it
Barriere architettoniche in condominio, ecco cosa fare se ci sono e qual è la procedura per rimuoverle, soprattutto se abita o lavora un disabile. Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli impedimenti all’agevole transito di persone con handicap. Possono essere le scale per una persona su sedia a rotelle o l’assenza di guide per persone ipovedenti o cieche. Vediamo nel dettaglio la giurisprudenza.
LAVORI ALLE PARTI COMUNI – I lavori alle parti comuni sono disciplinati dal regolamento di condominio e soprattutto dalla legge. Qualunque intervento ha il via libera se in assemblea condominiale si raggiungono i 666/millesimi di consensi. Questo vale per tutte le modifiche in aree comuni di un palazzo, comprese quelle che servono per sfruttare spazi altrimenti inutilizzati. Per rimuovere le barriere architettoniche, serve il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti e almeno 500/millesimi (I convocazione), oppure voto favorevole di un terzo dei partecipanti e almeno 333/millesimi (II convocazione).
DALLA PARTE DEL DISABILE – Tuttavia, la Cassazione ha deliberato che nel caso in cui i condomini non divengano ad un accordo, il soggetto portatore di handicap, il suo tutore o chi esercita la potestà può avviare i lavori a proprie spese e senza altri benestare. Può installare montascale e modificare l’ampiezza delle porte senza attendere altre autorizzazioni. Se non si riescono ad eseguire i lavori di agibilità deliberati per eliminare le barriere, il soggetto interessato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria per far rispettare quanto deliberato (rif. Articolo 1105, 4° comma del Codice Civile).
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Ultimo aggiornamento Domenica 14 Novembre 2010 10:43 |