| Legge 9 dicembre 1998, n. 431-Disciplina locazioni e rilascio immobili adibiti abitazione principale |
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| Sabato 05 Settembre 2009 09:36 |
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(Reteimprese.it) Guida alle detrazioni fiscali relative al pagamento di canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. I contribuenti che sostengono delle spese per il pagamento di un canone di locazione possono avere diritto ad una serie di agevolazioni di carattere fiscale, purchè il canone riguardi la propria abitazione principale , cioè quella in cui risiedono abitualmente. Coloro che sono titolari di un contratto d’affitto per un immobile di tipo residenziale possono usufruire di una detrazione IRPEF in misura variabile a seconda del reddito percepito. In particolare, per i redditi fino a 15.493, 71 euro, lo sconto ammonta a 300 euro , mentre per i redditi superiori a tale soglia, e comunque al di sotto di 30.987, 41 euro scende a 150 euro . Per coloro che sono invece titolari di un contratto di locazione stipulato o rinnovato a canone concordato , le quote di detrazione salgono rispettivamente a 495, 80 euro e 247, 90 euro a seconda del reddito. Il contratto a canone concordato viene detto anche a canone calmierato perché viene stabilito all'interno di una fascia di minimo e massimo concordati zona per zona tra le Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini. Ulteriori aliquote di detrazione sono previste per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro . E’ necessario che la residenza sia stata trasferita nel comune di lavoro, o in un comune limitrofo, nei tre anni precedenti la richiesta di detrazione. Il nuovo comune di residenza deve comunque trovarsi in una regione diversa da quella del comune di provenienza e a non meno di 100 km di distanza da questo. Lo sconto ammonta a 991, 60 euro per i redditi fino a 15.493, 71 euro e a 495, 80 euro per i redditi superiori, ma comunque inferiori a 30.987, 41 euro. I giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni , titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , di riforma delle locazioni, che abbiano un reddito inferiore a 15.493, 71 euro, hanno diritto per i primi tre anni ad una detrazione pari a 991, 60 euro . Il requisito dell’età richiesta, che è quello principale per poter accedere all’agevolazione, è sufficiente che sia rispettato anche solo per una parte del periodo d’imposta per il quale si intende richiedere le detrazioni. E’ necessario però che l’immobile sia diverso dall’abitazione principale dei genitori e che il contratto non sia stato stipulato prima del 2007. Un’ulteriore riduzione è prevista per i contratti stipulati a s tudenti iscritti al corso di laurea di un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza. Il comune deve essere lo stesso dell’università, o un comune limitrofo, deve essere ad almeno 100 km di distanza da quello di provenienza e comunque in una Provincia diversa. Questi contratti sono detraibili nella percentuale del 19% , su un importo non superiore a 2.633 euro e quindi in misura non superiore a 500 euro . La detrazione è valida anche se il contratto è intestato al genitore che sostiene la spesa. L’importo massimo rimane lo stesso anche nel caso in cui un genitore debba sostenere la spesa per più figli. Esistono comunque dei limiti per poter usufruire delle detrazioni descritte. Se il contratto d’affitto è intestato a più persone, ciascuna può usufruirne, nella percentuale che gli spetta, ma esse vanno ripartite e non sono tra loro cumulabili. Il contribuente ha però il diritto di scegliere tra le opzioni possibili quella a lui più favorevole . Nel caso in cui la detrazione fosse superiore all’imposta dovuta , la parte in più può essere portata in compensazione per il pagamento dell’IRPEF dell’anno successivo oppure richiesta a rimborso. |





