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Gas metano per i condomini: l’aliquota Iva da pagare è al 10%, in arrivo i rimborsi per gli ultimi tre anni. Merito del Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari) che ha intentato e vinto la class action contro l’Agenzia delle entrate, ritenendo illegittima l’applicazione dell’aliquota del 20% (fino ad oggi in vigore) per condomini e cooperative di edifici abitativi che utilizzano impianti centralizzati a metano per produrre acqua calda e per il riscaldamento. Il principio si basa sul consumo attribuito al singolo utente di 480 metri cubi annui (che sono gravati da Iva al 10%), superati i quali l’Iva si raddoppia (per la parte eccedente). Il consumo dell’impianto centralizzato - sostenevano i ricorrenti - va diviso per il numero di appartamenti collegati, mentre sino ad ora veniva considerato un singolo utente (che regolarmente superava e non di poco i 480 mc).
L’azione popolare - sdoganata in Italia solo lo scorso anno -, a quanto pare è la prima intentata contro la pubblica amministrazione, che ha preferito desistere, evitando così di dover poi resistere nel successivo procedimento da avviare davanti al Tar. L’Agenzia delle entrate, il 15 ottobre ha lasciato scadere i termini per opporsi, accettando l’impostazione del Sunia: «Il metano a uso civile per condomini e cooperative va tassato con riferimento al singolo utente e non al consumo dell’impianto centralizzato».
In tal modo si pone termine ad un’evidente sperequazione che faceva pagare l’aliquota al 10% agli utenti dotati di caldaie autonome e richiedeva il doppio a chi abitava in un edificio con l’impianto centralizzato utilizzato per le stesse finalità.
L’accoglimento di tale tesi comporta la restituzione alle famiglie delle somme pagate in eccesso negli ultimi tre anni con l’applicazione dell’Iva al 20% anziché al 10%, sia che eroghino riscaldamento sia che producano acqua calda. Nel capoluogo non è stato possibile fare un censimento, ma il numero degli impianti collettivi è stimato attorno alle cinquemila unità. Con l’Iva sul metano al 10%, il risparmio annuo per famiglia è quantificabile in 100-200 euro, una mini rivoluzione che in Italia riguarda milioni di utenti.
La risoluzione (108/2010) dell’Autorità tributaria - pubblicata sul sito della stessa Agenzia - è già in vigore e sancisce il diritto a «richiedere alla società che eroga il gas la restituzione dell’importo corrispondente alla maggiore Iva addebitata». A tal proposito, il Sunia ha chiesto un incontro all’Agenzia delle entrate, per organizzare il da farsi, ma al momento non avrebbe ricevuto risposta.
La palla adesso passa agli amministratori di condominio che devono innanzitutto comunicare all’Amgas (che a Bari gestisce quasi il 100% delle utenze) o ad altro gestore di dover pagare l’aliquota del 10% sul gas metano utilizzato per i suddetti impianti, indicando al contempo il numero di abitazioni singole servite.
Allo stesso tempo, chi gestisce il condominio, deve fare richiesta, ancora all’Amgas, per ottenere la restituzione della differenza della tassa pagata e non dovuta per gli ultimi tre anni. Ogni condominio dovrà poi suddividere in base alle tabelle millesimali la cifra restituita. La risoluzione stabilisce che gli ultimi due anni sono a carico dell’Agenzia, il terzo lo dovrà restituire la società che eroga il metano.
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